Prendendo le mosse da un’analisi delle regole con cui alcuni Stati dell’UE (Italia, Francia e Inghilterra) hanno disciplinato il proprio rapporto con gli ordinamenti stranieri quanto all’accettazione degli effetti dei relativi “prodotti giudiziari”, il volume, articolato in due parti, si propone, nella prima di esse, di stabilire la misura in cui il divieto, sancito dal regolamento n. 44/2001, di riesame del merito incida sul contenuto, e sull’estensione, dei poteri di controllo della sentenza straniera del giudice del riconoscimento. Sulla scorta dei risultati così acquisiti, la seconda parte del volume analizza criticamente la prassi che, sempre negli ordinamenti italiano, francese ed inglese, è maturata in relazione al riconoscimento degli effetti delle sentenze straniere. Ciò, al fine di rilevare i) a quale tipo di controlli i giudici nazionali sottopongono il “prodotto giudiziario” straniero di cui si richiede l’ingresso nell’ordinamento del foro e ii) se tali controlli possono dirsi coerenti con i criteri che, in base al regolamento n. 44/2001, nello stesso tempo consentono una rapida e semplificata circolazione delle sentenze ed il rispetto dei limiti che a tale circolazione lo stesso regolamento impone, senza che la concreta operatività di questi ultimi comporti la violazione del divieto di riesame del merito ivi sancito. Fine ultimo del lavoro è, quindi, verificare se, movendo dalle esperienze statali oggetto di ricognizione, sia possibile ricostruire un “modello esemplare” di controllo della sentenza straniera rifacendosi al quale il giudice del riconoscimento possa accordare l’ingresso nel proprio ordinamento soltanto a quelle decisioni giudiziarie che, in quanto rispettose delle condizioni a tale scopo enucleate dal regolamento n. 44/2001, ne realizzino appieno gli obiettivi sottostanti.