A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione italiana (attraverso la l.cost. n. 1 del 1999, e successivamente la l.cost. n. 3 del 2001), ciascuna Regione può disciplinare il proprio sistema elettorale, distinguendolo (in parte) da quello delle altre Regioni e da quello degli altri livelli territoriali.
Questa differenziazione dei sistemi elettorali, tuttavia, deve avvenire nel rispetto del quadro costituzionale e dei principi da questo dettati (e tra tutti gli articoli 3, 48, 49 e 51 della Costituzione).
A distanza di quasi quindici anni dalla modifica costituzionale (approvata nel 1999) e partendo dall’assunto che quello della legislazione elettorale è un tema di importanza “cruciale” per un ordinamento democratico e rappresentativo, lo studio si propone di analizzare l’attuazione dell’articolo 122 della Costituzione, il quale attribuisce la materia della legislazione elettorale regionale alla competenza ripartita di Stato e Regioni.
Dopo una breve la ricostruzione del percorso storico che ha portato alla modifica costituzionale del Titolo V della Costituzione e, in particolare, dell’art. 122, lo studio si sofferma sull’intreccio delle fonti competenti a disciplinare la materia in oggetto. Anzitutto, si cerca di evidenziare le difficoltà dovute al «groviglio inestricabile» creato dall’intreccio delle fonti che regolano la materia. Infatti, bisogna tenere conto sia dell’intreccio tra statuto (cui l’art. 123 affida la scelta della forma di governo) e legge regionale (che deve, appunto, disciplinare la legislazione elettorale); sia della ripartizione di competenze tra legge statale e legge regionale (visto che si tratta di una materia di competenza “concorrente”, in cui lo Stato detta i principi fondamentali e la Regione la legislazione di dettaglio)
Nel libro si passa, poi, ad esaminare le nuove leggi elettorali regionali, con riguardo sia alla formula elettorale, sia ad alcuni aspetti della disciplina cosiddetta «di contorno» (in particolare, si esamina la legislazione regionale in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità; le regole che mirano a garantire la promozione della parità di genere; e la disciplina della selezione delle candidature attraverso le cosiddette elezioni primarie).
Inoltre, un capitolo è dedicato alle Regioni ad autonomia speciale. Le Regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta e le due Province autonome di Trento e Bolzano hanno, infatti, in materia elettorale una competenza “esclusiva”. L’esame dei sistemi elettorali di queste Regioni, però, fa emergere una uniformità di fondo tra le due tipologie di competenze regionali.
Infine, il volume si sofferma sui collegamenti della legislazione elettorale e della forma di governo con l’organizzazione e il funzionamento interno dei Consigli regionali: tra questi ambiti, perché l’istituzione regionale possa funzionare bene, deve infatti esistere un forte nesso di corrispondenza.
Dalla legislazione elettorale regionale finora approvata emerge la scarsa attenzione che le Regioni hanno dedicato al tema. Tuttavia, l’autore pensa che si tratta di un tema dal quale le Regioni (tanto più in un clima di forte scontento politico e sociale) possono ripartire per creare una partecipazione democratica e una onesta classe politica regionale.