Nell’arbitrato, un giudizio, com’è a tutti noto, sostitutivo, o equivalente, di quello del giudice statuale, gioca un ruolo importante la prova.
La ricerca prospetta alcune soluzioni riguardo alla prova documentale, o «documenti» tout court, gli strumenti più affidabili, nel nostro sistema giuridico, per garantire la certezza delle relazioni interpersonali in genere e, in specie, degli affari patrimoniali.
Essa delinea, anche in chiave di comparazione, il panorama della disciplina dei rapporti tra l’arbitrato e la prova documentale. Solo con la riforma del codice di procedura civile, di cui al decr. legisl. 2.2.2006, n. 40, attuativo della delega emanata con la l. 14.5.2005, n. 80, sono state introdotte specifiche norme sulla istruzione probatoria, senza attingere, tuttavia, ad un sotto-sistema coeso di regole.
Il fuoco dell’attenzione è diretto, volta a volta, ai poteri spettanti alle parti e al tribunale arbitrale, di assumere determinazioni sull’introduzione, l’ammissibilità e la valutazione degli strumenti di prova. Sono punti d’indagine i vincoli permeati dal principio del contraddittorio, o da norme comuni imperative; in un ambito più specifico, i criteri dell’utilizzazione degli «affidavits», propri dell’esperienza pratica di altri sistemi giuridici, ma estranei agli standards codificati dal nostro legislatore.
Si può dire, allora, che lo studio tende, a ben vedere, all’obiettivo di individuare gli elementi caratterizzanti e proporre una ricostruzione della disciplina delle prove documentali nell’arbitrato interno ed internazionale.