Il giudizio di rinvio

Il giudizio di rinvio

Struttura e logiche probatorie

Autori: Monaco Marco Maria Mostra di più Mostra meno

Data di pubblicazione: 06/2013

Il giudizio di rinvio
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Descrizione

I mezzi di impugnazione delineano nel loro insieme il sistema complessivo di controlli mediante il quale le decisioni giurisdizionali vengono sottoposte alla verifica di un giudice superiore o, comunque, diverso.
Attraverso i diversi mezzi di impugnazione l’ordinamento cerca di garantire la migliore decisione possibile evitando che siano commessi errori. Risultato, questo, che è perseguito prevedendo la possibilità che la decisione di merito sia sottoposta a critica e sia oggetto di un nuovo giudizio prima che le statuizioni diventino definitive.
In questo modo si cerca di soddisfare quella che parte della dottrina definisce l’aspirazione di addivenire ad una decisione “giusta” così come richiesto dalle convenzioni internazionali.
Tutti gli ordinamenti democratici, accantonato il mito dell’infallibilità tipico dei regimi autoritari, riconoscono il diritto dell'imputato di impugnare la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti.
L’art. 111, comma 7, cost. prevede che avverso tutti i provvedimenti in materia di libertà personale, e quindi avverso tutte le sentenze che irrogano una sanzione detentiva, sia sempre ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.
Il sistema introdotto dalla Costituzione deve essere, ora anche in concreto, integrato con le norme di natura convenzionale che, anche in virtù del richiamo operato dall’art. 117 cost., sono direttamente operanti nel nostro ordinamento .
La Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed il Patto internazionale dei diritti civili e politici riconoscono espressamente che “ogni persona dichiarata colpevole da un Tribunale ha il diritto di fare esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da una giurisdizione superiore” (cfr. art. 2, par. 1, VII Protocollo aggiuntivo CEDU).
Statuizione questa da intendersi nel senso che il condannato ha il diritto ad una verifica anche nel merito dell’accusa formulata nei suoi confronti.
Ogni eventuale limitazione di tale diritto determina una violazione della convenzione europea che, come ormai pacificamente riconosciuto da ultimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 213 del 2011 impone di procedere alla revisione del processo.
La corretta tutela del diritto ad impugnare impone che all’atto che introduce l'impugnazione segua una fase nella quale si eserciti un effettivo controllo della decisione precedentemente pronunciata.
Un sistema che dovesse privilegiare la “quantità” dei mezzi di impugnazione a scapito della qualità del controllo, infatti, sarebbe costituzionalmente solo in apparenza legittimo.
Il Libro IX del codice di procedura prevede un sistema articolato sostanzialmente in due mezzi di impugnazione. Uno di merito, l’appello, uno di legittimità, il ricorso per cassazione
In tale contesto il giudizio di rinvio si pone quale necessaria ed indispensabile prosecuzione/integrazione della fase di legittimità.
In numerose occasioni, infatti, la pronuncia della Corte di cassazione non addiviene, rectius non può addivenire, ad una definizione complessiva di tutte le questioni ad essa devolute e, quindi, non determina la conclusione del rapporto processuale .
La scelta di limitare la cognizione della corte alla legittimità e di escludere che la stessa possa intervenire sul merito impone, pertanto, la previsione di un successiva fase innanzi ad un diverso giudice del fatto che, tenendo conto delle soluzioni adottate dalla cassazione ed applicando il principio di diritto dalla stessa Corte stabilito, possa ad-divenire ad una decisione che risolva le questioni di merito.
Solo con la previsione di una ulteriore fase quale il giudizio di rinvio si realizza la piena tutela del diritto delle parti ad un controllo effettivo della decisione impugnata, espressione del più generale interesse ad impugnare.
L'eventuale e solo apparentemente poco significativa fase del giudizio di rinvio -prosecuzione di un controllo di legittimità in cas-sazione cui non è riconosciuto il potere di pronunciarsi nel merito e definire una volta per tutte il processo- quindi, si inserisce nel sistema delle impugnazioni quale indefettibile presupposto per la coerenza e la legittimità costituzionale e convenzionale della fase di legittimità se non, addirittura, dell'intero sistema.

Autori / Editori

Estratti

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Dettagli

Data di pubblicazione

06/2013

Carta

154 pagine

ISBN

9788813333263

Codice

00142830

Editore

Cedam

Categoria

Libri

Tags

Questioni nuove di procedura penale raccolte da A. Gaito, G. Paolozzi e G.P. Voena

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