L’ordinamento che da più tempo è stato capace di condizionare i sistemi nazionali è, senza dubbio, quello facente capo al Consiglio d’Europa. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, da oltre mezzo secolo, è diritto vivente in grado di orientare le scelte
del legislatore e del diritto giurisprudenziale nazionale. Un ruolo fondamentale in questo senso è stato svolto dalla Corte di Strasburgo nell’ambito della sua funzione di garante dei diritti inviolabili dell’uomo. L’autorevolezza delle sue pronunce ha contribuito a disvelare crepe e falle degli ordinamenti interni, costringendo gli Stati a porvi rimedio e contribuendo così al processo di armonizzazione dei sistemi penali europei. È indubbio, tuttavia, che quanto si è verificato nell’ultimo ventennio rappresenta un cambio di passo significativo. In pochissimi anni si è passati dal giudice internazionale del caso singolo al giudice europeo delle leggi e degli ordinamenti nazionali. Il mutamento è stato determinato dalla precisa scelta degli organi del Consiglio d’Europa di sollecitare l’adeguamento dei sistemi normativi interni alle sentenze di condanna pronunciate a Strasburgo. Di conseguenza, la maggioranza degli Stati membri si sono dotati di strumenti specifici per adempiere all’obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte europea imposto dall’art. 46, par. 1, Cedu. Rimedi, il cui obiettivo spesso viene a coincidere con la rimozione della decisione nazionale o la rideterminazione dei suoi contenuti, ovvero, con la riapertura del processo nazionale o la sua rinnovazione. Proprio l’analisi comparata delle diversificate risposte dei quarantasei Paesi membri al comune problema di porre in discussione il dogma dell’intangibilità del giudicato nazionale a fronte di violazioni delle garanzie europee consente di inquadrare le soluzioni individuate dalla giurisprudenza italiana durante il periodo di assenza nel nostro ordinamento di uno specifico strumento normativo volto a garantire l’efficace esecuzione delle pronunce di condanna della Corte europea. Lo sguardo rivolto alle esperienze straniere permette soprattutto una attenta valutazione del recente rimedio straordinario disciplinato dall’art. 628-bis c.p.p. e introdotto dal legislatore italiano con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione della l. 27 settembre 2021, n. 134 (c.d. Riforma Cartabia).