Il volume esamina gli istituti del piano attestato di risanamento, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e della convenzione di moratoria, mirando a trattare tutte le questioni affiorate tanto in giurisprudenza quanto in dottrina.
Particolare attenzione è stata posta nella disamina della struttura del piano e del contenuto dell’attestazione; per quanto specificatamente attiene agli accordi, vanno segnalate le pagine sulla natura procedurale dell’istituto, sull’indisponibilità relativa del patrimonio del debitore e, in generale, sugli aspetti negoziali.
Le modifiche introdotte nel 2015 occupano un posto di rilievo; va segnalato, in particolare, il capitolo dedicato alla forma speciale di accordi con banche e intermediari finanziari.
PIANO DELL'OPERA
PARTE I - IL PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO
Capitolo 1 - Definizione del piano attestato di risanamento; presupposti; suo contenuto
Capitolo 2 - L’attestatore
Capitolo 3 - L’attestazione
Capitolo 4 - L’esenzione dalla revocatoria; l’immunità penale; i profili fiscali
PARTE II - GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
Capitolo 1 - Gli accordi: aspetti negoziali
Capitolo 2 - Il procedimento degli accordi: sua natura e distinzione rispetto agli altri istituti di regolazione della crisi
Capitolo 3 - La prededuzione negli accordi
Capitolo 4 - Presupposti e condizioni degli accordi
Capitolo 5 - Il procedimento: la fase introduttiva
Capitolo 6 - Il procedimento: fase iniziale ed istruttoria; opposizione
Capitolo 7 - La decisione
Capitolo 8 - Gli effetti del decreto
Capitolo 9 - Reclamo ed impugnazioni in genere
Capitolo 10 - La fase successiva all’omologa
Capitolo 11 - Gli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e la convenzione di moratoria
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Capitolo 12 - L’anticipazione della tutela interdittiva
Capitolo 13 - Aspetti fiscali, penali e societari
Nota: Nelle more della stampa è stato approvato, da parte del Governo, il disegno di legge di riforma organica delle crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il piano attestato e gli accordi di ristrutturazione saranno interessati dalla riforma; ma, nei propositi, gli istituti saranno conservati e incentivati, estendendosi la possibilità di concludere accordi di cui all’art. 182-septies l.fall. anche con creditori diversi da quelli finanziari; eliminando o riducendo la percentuale del 60% dei compensi necessari per avviare la procedura; assimilando le misure protettive a quelle del concordato preventivo; estendendo anche ai soci illimitatamente responsabili gli effetti dell’accordo; infine, prevedendo che il piano debba avere forma scritta, data certa e contenuti analitici e stabilendo che le attestazioni, in caso di modifica del piano, debbano essere rinnovate.