Il processo di creazione di un mercato unico digitale si innesta, a livello europeo, nel complesso percorso di armonizzazione del diritto contrattuale, ponendo nuove sfide ed interrogativi. Le criticità riscontrate in sede di elaborazione della Common European Sales Law (CESL) hanno condotto ad un sostanziale mutamento di prospettiva. Accantonata infatti la proposta di un regime opzionale utilizzabile dai contraenti per tutti gli scambi transfrontalieri, il legislatore europeo ha virato per il più circoscritto obiettivo di costruire un corpus di norme incentrate sulla vendita di beni online e sulla fornitura di beni digitali. E tuttavia proprio l’utilizzo della tecnologia nella formazione del contratto pone peculiari insidie per il contraente debole. L’attività giuridica dematerializzata è destinata a costituire environment nel cui ambito le regole tradizionali sono destinate a modificarsi. Il governo trasparente della fase prenegoziale è cruciale e si estende anche alle modalità tecniche di formazione del contratto. L’effettività della tutela dovrebbe anche riverberasi nell’adeguamento di disciplina delle clausole vessatorie alle peculiarità della contrattazione telematica.
Lo stesso versante della patologia negoziale pone spunti di riflessione in particolare in termini di obbligazioni restitutorie . Le fattispecie sono assai differenziate ed assumono contorni innovativi che lo scambio telematico accentua (si pensi alla fornitura di contenuto digitale in cambio del conferimento di dati personali).
Le riflessioni di diritto sostanziale si intrecciano con i meccanismi quelle più strettamente processuali, che attraverso la tecnologia stanno traendo nuova linfa. L’opportunità per il consumatore di avvalersi piattaforme telematiche e di canali più agevoli e rapidi di giustizia alternativa per risolvere le controversie potrebbe contribuire al menzionato obiettivo di effettività della tutela.