La locuzione processo penale militare definisce, secondo modalità convenzionali, un fenomeno rituale articolato, conce-pito dal legislatore per operare in maniera differenziata, a fronte della pretesa violazione della legge penale militare che si assuma integrata -a seconda dei casi- in tempo di pace ovvero, seppur latamente, di guerra .
In altri termini, può dirsi, in chiave di genere, che il processo penale è militare, ogniqualvolta l’attività di verifica giurisdizionale tenda a garantire cogenza operativa alle prescrizioni della legge penale militare- mentre è militare di pace o di guerra a seconda che lo scrutinio di legalità sia condotto “a monte” ovvero “a valle” del verificarsi di alcune condizioni inerenti a situazioni, in senso stretto o in senso ampio, di tipo bellico.
Stando così le cose, in ossequio a schemi classificatori e di sistema consolidati, la procedura penale militare integra, seppur mediatamente ed assolvendone ai compiti di istituzione, una funzione che è ontologicamente giurisdizionale e vale anche quale instrumentum deputato ad assicurare -tanto in ipotesi che in tesi- l’osservanza della legge penale militare e, per consueta presupposizione, dei coevi precetti della disciplina militare.
Sotto il primo profilo, la magistratura militare -le cui cadenze operative sono tratteggiate in positivo ed in negativo, per l’appunto, dalle regole di comportamento che compongono la procedura penale militare- è titolare nella materia de qua della funzione giurisdizionale; infatti, ad essa compete l’accertamento della volontà normativa da far valere nel caso concreto, interpretando la legge penale militare nei casi controversi oppure applicando le sanzioni previste per il caso in cui accerti che la medesima legge sia stata violata.
Sotto il secondo profilo, il processo penale militare funge non solo da “strumento” deputato ad assicurare effettività ai precetti della legge penale militare - entro un perimetro ideale, descrittivo della relazione che deve esservi tra autorità dello Stato e diritti di libertà dell’appartenente alle Forze Armate- ma anche da “complemento” del potere disciplinare. Il che individua, a tacer d’altro, un profilo di specialità funzionale della giurisdizione penale militare