La conciliazione processuale tributaria è un istituto d’introduzione relativamente recente che, tuttavia, affonda le proprie radici in un risalente e tortuoso percorso evolutivo che ha segnato la crescente introduzione nella materia fiscale di figure deflative del contezioso. Dall’istituto storico del concordato, passando per il rinnovato accertamento con adesione, per giungere alla conciliazione e al reclamo-mediazione, il legislatore ha progressivamente superato una concezione autoritativa d’applicazione del tributo, basata su una rigida affermazione dell’indisponibilità di questo, per accogliere forme partecipate di attuazione dell’imposizione e di risoluzione del contrasto fiscale. Un tale progresso, non ancora stabilizzato, tuttavia, non impedisce alla conciliazione tributaria di subire ancor’oggi il condizionamento di ricostruzioni dicotomiche, apparentemente inconciliabili, del fenomeno impositivo, che riconducono l’oggetto del contrasto a situazioni giuridiche soggettive d’obbligazione o, al contrario, di potere impositivo. L’adesione ai poli di tale dicotomia (o il tentativo di superamento di essa) ha determinato inevitabili conseguenze sulla struttura e sulla natura dell’istituto (bilaterale o unilaterale, negoziale o d’accertamento), condizionando altresì le modalità dell’eventuale accordo e gli effetti sostanziali (novativi o modificativi) di esso. A tali complessità ricostruttive, che hanno inciso a fasi alterne anche sull’armonizzazione della disciplina della conciliazione con quella degli altri istituti deflativi, si aggiungono quelle che condizionano l’efficacia della figura. In particolare, quelle legate alle modalità di perfezionamento dell’accordo, oltre che al ruolo del giudice nella fase di mediazione. Quest’ultimo ha subito una costante svalutazione, non solo nell’ordinamento nazionale tributario, a favore di, solo parzialmente efficaci, momenti e strumenti stragiudiziali di autocomposizione del contrasto tra le parti. Nella prospettiva di un superamento di tali profili di criticità, il percorso evolutivo dell’istituto è oggi ripreso con la recente presentazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), che ha determinato l’istituzione di una Commissione di studio prodromica alla predisposizione di un testo di legge di delega di riforma del processo tributario, finalizzato, nell’auspicio, anche alla maggior efficacia deflativa dell’istituto conciliativo e alla valorizzazione dei suoi principali elementi di potenzialità che si sono voluti rappresentare con quest’opera.