L’art. 19 D.P.R. 602/73 dispone che, su richiesta dal contribuente, Equitalia, allorché il contribuente si trovi in una temporanea situazione di oggettiva difficoltà possa concedere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo.
Equitalia, mediante emanazione di molteplici direttive, ha stabilito che, per i soggetti diversi dalle persone fisiche e aziende in regime fiscale semplificato, la rateazione del debito tributario superiore a 50.000 può essere consentito solo in presenza di un indice di liquidità, determinato in base a quanto illustrato nelle medesime direttive, inferiore all’unità.
L’indice di liquidità rappresenta uno dei più utilizzati quozienti in ambito dell’analisi finanziaria a breve termine. Ogni studioso però è consapevole che tutti i ratios debbano essere interpretati in modo sistemico in quanto ogni loro interpretazione “ frazionata” può inficiare l’intera analisi.
I limiti intrinseci degli indici finanziari comportano, inoltre, l’obbligo di integrare l’analisi statica con il calcolo e l’interpretazione dei flussi finanziari.
Tali principi fondamentali dell’analisi di bilancio sono, sostanzialmente, posti in dubbio dal dettato di alcune direttive Equitalia.
Oltre a ciò, alcune Commissioni Tributarie hanno sottolineato la carenza di giuridicità delle direttive Equitalia e, di conseguenza, hanno evidenziato come tali documenti siano meri atti interni dell’agente di riscossione. Per tale motivo, le direttive dell’agente di riscossione non possono svolgere il ruolo di “pragmatici strumenti di interpretazione autentica della legge”. Quanto imposto dall’art. 19 D.P.R. 602/73 deve, pertanto, essere analizzato mediante una analisi sistemica dei dati contabili e non mediante la determinazione quantitativa di un quoziente che, fra l’altro, in base a quanto imposto dalle Direttive Equitalia, appare contraddistinto da alcuni errori teorici rispetto a quanto accettato unanimemente dalla dottrina nazionale e internazionale.