Sebbene con l'entrata in vigore del nuovo codice la problematica dell'impugnazione degli interessi civili sia rimasta per molto tempo in ombra, essa si è imposta in seguito alle modificazioni recentemente apportate alla disciplina delle impugnazioni.
Nonostante la giurisprudenza abbia fornito risposta positiva alla questione emersa, all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 46 del 2006, della legittimazione della parte civile ad appellare le sentenze emesse nel processo penale, numerose sono le questioni rimaste tutt'ora irrisolte.
L'indagine si propone anzitutto di definire la nozione di interesse civile nel processo penale che, alla luce dei dati normativi di riferimento in materia di impugnazioni, è destinata ad abbracciare non solo le questioni generate dalla introduzione nel processo delle domande risarcitorie, restitutorie e riparatorie, ma anche quelle riguardanti le spese, i risarcimenti dei danni da lite temeraria che possono essere liquidati nel giudizio di cognizione, nonché quelle connesse all'eventuale partecipazione del responsabile civile e dell'obbligato al pagamento delle pene pecuniarie alle quali sia stato condannato l'imputato.
La constatazione della varietà ed eterogeneità delle decisioni riguardanti domande non strettamente collegate alle esigenze punitive, costituisce l'occasione per una riflessione intorno alla sostenibilità, nell'attuale sistema, della trattazione delle diverse questioni connesse con gli interessi civili introducibili nel processo, soprattutto avuto riguardo ai loro riflessi nelle fasi di impugnazione ed alla loro indubbia incidenza sui tempi processuali.