La norma di cui all'art. 1492, 3° comma, c.c. preclude l'esercizio dell'azione redibitoria al compratore che abbia subito il perimento fortuito del bene viziato. La trama dell'indagine è volta ad individuare, innanzi tutto, la ragione sottostante a tale scelta legislativa, e ciò non solo al fine di risolvere le numerose questioni interpretative che si pongono con riguardo all'ambito di applicazione della predetta norma, ma anche, e ancor prima, al fine di verificare se la regola in essa contenuta sia destinata a valere sempre, o non debba soffrire, invece, in casi determinati, una disapplicazione. L'analisi si propone, quindi, di offrire una ricostruzione coerente del sistema di ripartizione del rischio nella vendita di cosa viziata, oltre che con riferimento alla disciplina tradizionale di quest'ultimo tipo contrattuale, considerando altresì quella dedicata alla vendita internazionale di beni mobili e la recente novella, di derivazione comunitaria, in tema di vendita di beni di consumo.Presentazione. - Parte Prima: Perimento fortuito e vizi della cosa nella disciplina tradizionale della vendita. - I: La ratio e il modo di operare dell'art. 1492,3° comma, C.C. - II: L'ambito di applicazione dell'art. 1492,3° comma, C.C. - III: La disciplina delle restituzioni. - Parte Seconda: Perimento fortuito e difetto di conformità nella vendita internazionale. - I: Il contenuto e la ratio dell'art. 82 della convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili. - II: L'ambito di applicazione dell'art. 82 della convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili. - III: La disciplina delle restituzioni. - Parte Terza: Perimento fortuito e difetto di conformità nella vendita di beni di consumo. - Capitolo Unico: Il rischio del perimento nella vendita di beni di consumo. - Bibliografia.
Autori / Editori
Dettagli
Data di pubblicazione
01/2004
Codice
00066439
Editore
Cedam
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Pubblicazioni della Facolta di Giurisprudenza dell'Universita degli Studi di Verona. Monografie