La disciplina della possibilità di sospendere il pagamento del prezzo al manifestarsi di un pericolo di rivendica sul bene prevista dall’art. 1481 c.c., nei suoi rapporti storico-comparatistici con gli artt. 1510 c.c. 1865 e 1653 code civil, nonché nei suoi sviluppi sistematici con gli artt. 1482 e 1489 c.c., presenta peculiarità tali da impedire l’instaurazione di una relazione di specialità con le norme di parte generale di cui agli artt. 1460 e 1461 c.c.
L’intima connessione con la garanzia per evizione, rivelando l’impossibilità di riportare la genesi del rimedio al principio inadimplenti non est adimplendum , permette infatti di definire connotati di auto-sufficienza rimediale, i quali inducono a ritenere l’art. 1481 c.c. applicabile altresì quando non sussistano gli estremi per ricorrere all’ exceptio inadimpleti contractus . Le potenzialità applicative della norma e della relativa tutela dilatoria si manifestano peraltro anche al di fuori dello specifico àmbito di operatività tipologica della vendita, con particolare riguardo ad altri tipi negoziali regolati dal c.c.
(permuta, divisione), alla disarticolazione della vicenda traslativa correlata al ricorso al contratto preliminare, nonché alla nuova disciplina della fornitura di beni di consumo, che estende l’obbligazione di conformità ai vizi giuridici del bene.
Lo stesso carattere dilatorio del rimedio regolato dall’art. 1481 c.c. può essere a tal stregua meglio puntualizzato, allo scopo di chiarire a quali condizioni sia possibile per l’acquirente ottenere l’immediata risoluzione del contratto.