Il testo, alla luce dell'ex art. 2645 ter c.c., prende in considerazione la destinazione del bene, ove per destinazione si analizzano le fattispecie della destinazione generale di un bene ovvero speciale.
Quest'ultima, essendo l'unica rilevante giuridicamente (poichè è l'unica in ordine alla quale è possibile individuare alcuni effetti giuridici) è ivi approfondita, nelle sue due forme, destinazione naturale e convenzionale.
L'indagine prende in considerazione in particolare la destinazione speciale convenzionale, quella cioè in cui di fronte ad un bene suscettibile di molteplici utilizzazioni, si effettua una scelta, determinando la funzione specifica che il bene sarà chiamato ad assolvere.