I profili di responsabilità dell’ente collettivo per la commissione di fatti di reato riconducibili al proprio organigramma, e che siano stati motivati da un interesse o vantaggio palpabile, hanno assunto un ruolo nevralgico nel diritto penale dell’impresa contemporaneo.
All’interno di questo dato chiaramente acquisito, è meno chiara l’esistenza di margini di non punibilità per l’ente misurati sulla necessaria offensività dell’illecito commesso da soggetti a lui riconducibili.
L’Autore delinea un quadro fedele e completo dell’esiguità del fatto offensivo sia sul piano della disciplina codicistica, con l’esame della disposizione dell’art.131-bis c.p., che sul versante delle ricadute in punto di sanzionatorietà dell’ente collettivo, per giungere alla conclusione, ispirata al criterio della “ragionevolezza”, dell’ammissibilità dell’applicazione della clausola anche nel caso di responsabilità dell’ente.