La deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, delle perdite su crediti è stata oggetto negli ultimi due anni di importanti innovazioni che hanno inciso sull’unico articolo del Tuir che contiene l’intera disciplina, vale a dire l’art. 101. Con la legge di stabilità 2014, oltre a implementare per i soggetti imprenditori i presupposti che consentono la deducibilità delle perdite su crediti, si è anche riscritta completamente la disposizione che disciplina(va) per la banche, per gli enti creditizi e finanziari e per le assicurazioni la materia delle perdite su crediti non derivanti da cessioni e delle svalutazione dei medesimi.
Tutte le modifiche introdotte dal legislatore, che potranno essere utilizzate in occasione delle dichiarazioni dei redditi del periodo d’imposta 2013, vanno nella direzione di rendere meno stringente l’onere della prova a carico del contribuente il quale è chiamato a dimostrare che il credito sia effettivamente irrecuperabile.
La guida ripercorre tutte le principali novità intervenute negli ultimi due anni, dai chiarimenti contenuti, principalmente nella circolare n. 26/2013, fino alla legge di stabilità 2014.
STRUTTURA
I Deducibilità degli oneri derivanti dalla inesigibilità definitiva dei crediti
II Deducibilità secondo i corretti principi contabili
III Certezza della perdita per abbandono dei tentativi di recupero
IV Credito prescritto deducibile se l’inerzia non è elusiva
V Le perdite su crediti di modesto importo
VI Crediti verso soggetti in procedura concorsuale
VII La cessione elusiva di crediti fiscali
VIII Non imponibili le sopravvenienze attive da procedura
IX Banche ed enti creditizi e finanziari. Rivoluzione nella deducibilità delle perdite e svalutazione crediti
X La rinuncia al credito da parte del socio