Le opposizioni nell’ambito delle procedure di esecuzione forzata ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. sono strumenti concessi (segnatamente, al debitore) per contrastare l’azione esecutiva, sia sotto il profilo del diritto a proporla, in tutto o in parte (l’an dell’esecuzione), sia per ciò che concerne le modalità del suo svolgimento (il quomodo della stessa).
La struttura delle citate opposizioni è essenzialmente bifasica: dove la prima fase si svolge davanti al giudice dell’esecuzione, mentre la seconda si sviluppa attraverso un normale giudizio di cognizione.
Integra la pubblicazione un paragrafo dedicato all’opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.).
STRUTTURA DELL'E-BOOK
PREMESSA
1. Attività preliminare presso lo studio
1.1. Redigere l’atto di opposizione
1.2. Sospensione
2. Attività presso gli uffici giudiziari
2.1. Notificare l’atto introduttivo dell’opposizione
2.2. È stata compiuta la notificazione dell’atto di citazione/ricorso?
3. L’opposizione
3.1. All’esecuzione
3.2. Agli atti esecutivi
4. La riassunzione del processo esecutivo
4.1. Redigere il ricorso per la riassunzione
4.2. Depositare il ricorso
4.3. Il giudice ha emesso il decreto?
5. L’opposizione di terzo
5.1. In quali procedure è attivabile l’opposizione di terzo?
5.2. Chi è il terzo dell’opposizione ex art. 619 c.p.c.?
5.3. Quando far valere il proprio diritto?
5.4. Quando è ulteriormente esperibile l’opposizione?
5.5. Depositare il ricorso5.6. Notificare il ricorso e il decreto
5.7. Udienza di comparizione e tentativo di conciliazione
5.8. Quale giudice per l’azione di accertamento del diritto
5.9. L’atto introduttivo del giudizio di accertamento del diritto
5.10. I limiti alla prova per testi
5.11. La pronuncia e la sua impugnabilità
FORMULARIO