Questa Check List ha come finalità quella di illustrare, in maniera chiara e concisa, tutte le fasi salienti dell'istituto della ricerca telematica dei beni da pignorare quali: modalità di presentazione dell’istanza, documentazione da allegare, autorità competente ad autorizzare l’accesso telematico alle banche dati della p.a., iscrizione a ruolo, pagamento contributo unificato, modalità di acquisizione ed utilizzazione delle informazioni, conclusione del procedimento.
Sono messi in evidenza i principali riferimenti giurisprudenziali e sottolineate le principali criticità emerse in sede di prima applicazione dell’art. 492 bis c.p.c., in attesa dell’adozione del decreto attuativo interministeriale previsto dall’art. 155 quater disp. att. c.p.c.
STRUTTURA DELLA CHECK-LIST
Presentazione
1 - Il quadro normativo
2 - Ambito di applicazione
3 - Quando inizia l’espropriazione forzata?
4 - L’istanza ex art. 492 bis c.p.c. ed il pagamento del contributo unificato
5 - Come si fa l’iscrizione a ruolo dell’istanza ex art. 492 bis c.p.c.?
5.1. Per le procedure di esecuzione forzata su beni immobili
5.2. Per le procedure di espropriazione mobiliare presso il debitore
5.3. Per le procedure di espropriazione mobiliare presso terzi
6 - L’istanza presentata ai sensi dell’art. 492 bis c.p.c. può considerarsi introduttiva di una particolare “forma” di esecuzione forzata?
7 - La presentazione dell’istanza ex art. 492 bis c.p.c.
8 - Un caso particolare: l’autorizzazione prevista dall’art. 492 bis c.p.c. può essere concessa dal G.E. ad esecuzione in corso?
9 - La comunicazione del provvedimento reso dal presidente del tribunale
9.1. Come viene redatto e comunicato il processo verbale?
9.2. Terminata la consultazione delle banche dati cosa succede?
9.3. Il terzo esecutato viene messo a conoscenza del procedimento?
9.4. Il creditore procedente può partecipare alla ricerca dei beni?
9.5. Il creditore procedente può rinunciare alla facoltà di scelta dei beni?
9.6. L’esito positivo della ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare cosa comporta?
9.7. Cosa accade se le strutture tecnologiche dell’ufficiale giudiziario non sono funzionanti?
10 - Il comunicato dell’agenzia delle Entrate
10.1. L’ufficiale giudiziario paga l’accesso alle banche dati?
10.2. Il creditore procedente quando le strutture tecnologiche dell’ufficiale giudiziario non funzionano paga l’accesso alle banche dati?
10.3. Quanto costa al creditore procedente l’intervento dell’ufficiale giudiziario ex art. 492-bis c.p.c.?
10.4 Come si accede all’Anagrafe Tributaria dopo avere ottenuto l’autorizza¬zione del Tribunale ex art. 492 bis c.p.c.?
10.5 Qual è il giudice competente nell’ipotesi di procedure concorsuali e di procedure in materia di famiglia?
10.6 È possibile avvalersi del procedimento ex art. 492 bis c.p.c. per la ricostruzione del patrimonio del de cuius?
10.7 L’amministratore di sostegno può presentare l’istanza ex art. 492 bis c.p.c. per conoscere lo stato finanziario dell’amministrando?
10.8 È possibile per l’Organismo di Composizione della Crisi ricorrere al procedimento ex art. 492 bis c.p.c.?
10.9 Gli eredi del de cuius possono proporre istanza di accesso ad informazioni dell’Archivio Rapporti Finanziari?
10.10 È possibile avvalersi del procedimento ex art. 492 bis c.p.c. esercitando il diritto di accesso ex L. n. 241/1990?
10.11 Nel corso di un giudizio di separazione giudiziale è possibile chiedere all’Agenzia delle Entrate l’accesso all’archivio dei rapporti finanziari relativi al coniuge?