Rilievi e accertamenti tecnici sono atti d’indagine (della p.g., del p.m. e del difensore) che molto spesso sfuggono all’ordinario incedere del procedimento probatorio sconfinando in sede dibattimentale senza l’assunzione in contraddittorio, in ragione del carattere irripetibile delle relative operazioni. Il tema si presenta attuale nel sistema penale italiano vuoi per l’elevato impiego nel processo, vuoi per la crescente dose di scientificità che ne ha mutato forma e contenuto, vuoi - di conseguenza - per la difficoltà di conciliare i “nuovi” rilievi e accertamenti tecnici con i modelli normativi delineati negli artt. 244, 354, 359, 359-bis e 360, e con i relativi apparati di garanzie partecipative.
In tale prospettiva, il tema è stato affrontato con lo scopo di comprendere se esistono delle disfunzioni normative tali da portare ad una ingiustificata deviazione dalle regole di ricerca ed assunzione della prova. Alla fine, il giudizio si rivela molto severo. Si scorge addirittura un’incompatibilità con il principio del contraddittorio a proposito della disciplina dei rilievi e degli accertamenti urgenti di p.g., ma anche una violazione di altri valori fondamentali come il diritto alla salute e alla libertà personale nel caso dei rilievi e degli accertamenti tecnici aventi ad oggetto il corpo umano: il prelievo coattivo di campione biologico su persona vivente (art. 359-bis) e il prelievo coattivo di capelli e saliva a fini identificativi (art. 349, comma 2-bis). Si evidenziano margini di incompatibilità costituzionale in merito all’art. 349, in tema di identificazione dell’indagato, del tutto privo di garanzie in ragione di una finalità non investigativa dell’atto che, tuttavia, è difficile da garantire.