L’art. 109, comma 1 c.p.p. dispone che gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana. Questa norma, che non risponde a sentimento irrazionale di protervia nazionalistica, bensì a ragionevoli esigenze di chiarezza, stabilità e certezza linguistica del procedimento, è subito seguita da una prima rilevante deroga, che ha il potere di conferire una nuova fisionomia all’insieme, per quanto concerne le cosiddette minoranze linguistiche riconosciute il cui rilievo è difficile sottovalutare in quanto costituisce un’ampia area di studio da considerare secondo i profili suoi propri; una seconda deroga è prevista, per motivi non meno ragionevoli e concreti, ma meno complessi dal punto di vista delle problematiche giuridiche, dall’art. 119 c.p.p. in relazione alla partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento; inoltre, il codice raccoglie in una breve serie di articoli (143-147) le norme relative alla “traduzione degli atti”, aperta tecnicamente e concettualmente dall’art. 143 c.p.p., mentre la notificazione di atti ad imputato all’estero è regolata, nell’ambito delle notificazioni, mediante l’art. 169 c.p.p.
Dunque il presente lavoro si articola innanzi tutto in due aree piuttosto vaste di indagine: da un lato, il complesso di problemi sorti intorno all’interpretazione, in dottrina e in giurisprudenza, dell’art. 143 c.p.p., e si tratta di materia fluida, con una sua storia di trial and error che si colloca a sua volta sullo sfondo di altre complesse questioni relative ai rapporti tra diritto interno, norme comunitarie e norme pattizie; dall’altro lato, un diverso ordine di problemi articolato intorno al comma 2 dell’art. 109 c.p.p., cioè intorno alla tutela linguistica delle minoranze linguistiche, “storiche” dopo la legge n. 482/1999, anche questa materia non priva di difficoltà, anch’essa tuttavia da esaminare entro un quadro di riferimenti storici che contribuiscono a chiarire come quell’uso della “lingua madre” in atti pubblici poteva essere un reato per il codice di procedura penale del 1930 ed invece un diritto per il codice del 1988.