Per quanto riguarda i crediti che possono essere garantiti dal pegno, costituisce prassi ormai consolidata, in specie nell'ambito dei contratti bancari, quella di utilizzare il pegno non solo in funzione di un determinato e specifico credito, esistente nel momento in cui le parti avviano la loro relazione commerciale, ma anche a garanzia dei crediti futuri che sorgeranno a favore del cliente nel contesto delle operazioni bancarie già esistenti o che saranno realizzate.
Da un lato, si tratta di verificare se il pegno per crediti futuri - come è attualmente regolato dall'autonomia privata, in specie nella prassi bancaria - resista, ed entro quali limiti, al confronto con gli stringenti schemi formali codicistici; ed in caso di esito negativo, di considerare se ci siano dei correttivi per armonizzare le nuove esigenze della prassi commerciale e finanziaria con i principi inderogabili della disciplina tradizionale. Da altro lato, tenendo presente che ovviamente il pegno bancario omnibus e con clausola di estensione rappresentano solo un esempio concreto e specifico di costituzione di pegno per crediti futuri, si tratta di valutare sulla base di quali presupposti, ed entro quale ambito, si possa ammettere la figura del pegno a garanzia di uno o più crediti futuri.Introduzione. -- I: Pegno per crediti futuri e presupposti normativi per l'esercizio del diritto di pegno. -- II: Pegno per crediti futuri e costituzione del diritto reale di garanzia. -- III: Pegno per crediti futuri ed esercizio della prelazione.
Autori / Editori
Dettagli
Data di pubblicazione
01/2003
Codice
00065770
Editore
Cedam
Tags
Studi nelle scienze giuridiche e sociali. Pubblicazioni dell'Universita di Pavia. Nuova serie.