La Riforma del Terzo Settore prevede (art. 42-bis del Codice civile) che “Se non espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni”.
Vengono in tal modo del tutto legittimate le operazioni straordinarie omogenee tra enti non profit che precedentemente non erano previste esplicitamente dalla normativa, anche se ammesse da parte della dottrina e della giurisprudenza.
È da ritenere che la norma citata sopra, collocata nel libro primo del Codice civile, sia applicabile anche agli enti non lucrativi in generale, di cui al libro primo del Codice civile, che non abbiano assunto la qualifica di enti del Terzo settore.
Per questo motivo, l'e-Book la disciplina delle operazioni straordinarie sia con riferimento agli enti del Libro Primo del c.c., sia con riferimento specifico agli enti del Terzo settore, sotto il profilo civilistico e fiscale, analizzandone anche gli aspetti contabili.
Indice sintetico
Trasformazione
- trasformazione di una cooperativa sociale in fondazione
- trasformazione di associazione in cooperativa (trasformazione eterogenea)
-scritture contabili principali in caso di trasformazione dell’ente del terzo settore
Fusione omogenea di enti non profit
- profili contabili e implicazioni fiscali
Scissione fra enti del terzo settore alla luce della riforma
-aspetti contabili ed implicazioni fiscali
Trasferimento dell’azienda fra enti del terzo settore
Operazioni straordinarie di allargamento della compagine associativa
Operazioni straordinarie seguenti alla insolvenza dell’ente
Operazione straordinarie indirette
Patrimoni destinati ad un singolo o più affari (condivisi con altri Ets o imprese sociali)