Indennità di sopraelevazione
Tizio è proprietario esclusivo dell’ultimo piano dell’edificio in cui abita in condominio con Caio e Mevia, ciascuno proprietario esclusivo di uno dei due piani sottostanti.
Nell’estate del 2007, Tizio porta a termine alcuni lavori interni nel sottotetto dell’edificio, pure di sua esclusiva proprietà.
In particolare, i lavori eseguiti consistono nella trasformazione dell’originario sottotetto in due nuove unità abitative, mediante la demolizione dell’originaria copertura spiovente, l’innalzamento dei muri
perimetrali e la ricostruzione di una copertura dritta.
Ultimati i lavori, i condomini Caio e Mevia richiedono a Tizio la corresponsione dell’indennità di sopraelevazione ai sensi dell’art. 1127, comma 4, c.c.
Tizio, tuttavia, resiste alla richiesta, opponendo di essersi semplicemente limitato a trasformare i locali preesistenti mediante l’innalzamento dei muri perimetrali. Egli, pertanto, non avrebbe realizzato
alcuna nuova opera.
Inoltre, afferma Tizio, l’altezza complessiva dell’edificio non sarebbe mutata in seguito ai lavori, atteso che la nuova copertura (dritta) non supera l’altezza della precedente (spiovente). Egli, pertanto, non avrebbe realizzato alcuna sopraelevazione dell’edificio.
Ciò, sempre secondo Tizio, escluderebbe l’obbligo di pagare la richiesta indennità, il quale sorgerebbe solo laddove vengano costruite nuove opere o nuovi piani e, comunque, solo sul presupposto della sopraelevazione dell’edificio.
Infine, Tizio eccepisce che con l’atto di acquisto dell’ultimo piano dal precedente proprietario, Sempronio, egli aveva espressamente acquistato anche la colonna d’aria sovrastante l’edificio.
A detta di Tizio, dunque, con l’esecuzione dei lavori, egli altro non avrebbe fatto che utilizzare la colonna d’aria sovrastante l’edificio di sua esclusiva titolarità.
Caio e Mevia si rivolgono allora ad un legale, al quale chiedono se possano pretendere alcunché da Tizio.
Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga motivato parere.
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